Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge prevede interventi straordinari per il ripiano economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, necessitati dal grave dissesto finanziario in cui versa tale Ente, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario.
      La grave situazione in cui versava nel 2004 l'Ente Ordine Mauriziano ha imposto l'attivazione di un intervento di carattere eccezionale, mirato a congelare tutte le azioni esecutive promosse nei confronti dell'Ordine da parte dei fornitori per il recupero dei crediti vantati, nonché la sospensione del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell'Ente e consentire, così, al medesimo di procedere alla graduale dismissione del proprio patrimonio immobiliare disponibile per destinare le somme riscosse alla soddisfazione dei creditori e al risanamento dell'Ente stesso.
      Per il conseguimento di tali finalità - e per le altre connesse alla migliore conservazione e gestione dell'ingente patrimonio storico e artistico di proprietà dell'Ente è

 

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stato emanato il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4.
      Con il suddetto provvedimento d'urgenza, pertanto, sono state essenzialmente disposte:

          1) la conservazione dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (in ossequio alla XIV disposizione transitoria della Costituzione) quale ente ospedaliero, con il successivo trasferimento alla regione Piemonte, mediante apposita legge regionale, della gestione delle relative attività sanitarie, coerentemente con l'assetto costituzionale del settore, con i rispettivi presìdi ospedalieri (Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo);

          2) la costituzione di una Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino - che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, esclusi quelli discendenti dalle attività sanitarie svolte dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 277 del 2004 - il cui patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili dell'Ente, con esclusione dei menzionati presìdi ospedalieri, con lo scopo di amministrare il patrimonio indisponibile per finalità culturali, mediante il conferimento in godimento di taluni beni, individuati nella Tabella allegata al medesimo decreto-legge, ad una futura Fondazione destinata a gestire il patrimonio culturale di pertinenza sabauda; la quota disponibile, invece, è destinata alle operazioni di risanamento del pregresso dissesto finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione delle procedure di carattere straordinario previste dallo stesso decreto-legge n. 277 del 2004;

          3) la sospensione per ventiquattro mesi (scadenza 23 novembre 2006), nei confronti della nuova Fondazione, di tutte le azioni esecutive già promosse da parte dei fornitori per il recupero dei crediti vantati verso l'Ordine, nonché la sospensione del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali.

      Dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge sono emersi taluni profili di criticità - segnalati dall'attuale Commissario straordinario della Fondazione in discorso ed evidenziati anche dall'annuale relazione predisposta dal relativo Comitato di vigilanza - in ragione sia delle difficoltà incontrate nelle procedure di dismissione dei beni del patrimonio disponibile, che hanno fortemente rallentato l'attuazione del programma di risanamento finanziario avviato in base alle previsioni del decreto-legge n. 277 del 2004, sia dei provvedimenti normativi ed amministrativi posti in essere dalla regione Piemonte in attuazione dello stesso decreto-legge.
      Da ciò conseguono la necessità e l'urgenza di adottare le norme contenute nel presente decreto-legge.
      Le questioni allo stato abbisognevoli di interventi d'urgenza investono, sostanzialmente, due aspetti. In particolare:

          a) la necessità di differire la scadenza del termine (23 novembre 2006) relativo al congelamento degli interessi sul debito e delle azioni di rivalsa dei creditori, al fine di evitare l'aggressione dei medesimi al patrimonio dell'Ente, vanificandone definitivamente il possibile risanamento (articolo 1, comma 1);

          b) una norma intesa a chiarire il momento del trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 277 del 2004, al patrimonio della Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo (articolo 1, comma 3).

      Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, pertanto:

          1) non necessita di copertura finanziaria;

          2) non è stata redatta la relazione tecnica.